mercoledì 11 marzo 2015

Mutui, come tagliare la rata e pagare meno del due per cento - Corriere.it


Articolo da Corriere.it 
Il miglior variabile a vent’anni ora ha un tasso dell’1,83%, il fisso sta poco sopra il 3%,un valore allettante
di Gino Pagliuca





Gennaio 2015: ben più delle temperature, i tassi dell’Euribor sono rimasti prossimi allo zero, andando per qualche giorno anche sotto. Il costo dei mutui variabili ha così toccato i minimi storici, anche perché le banche, per attrarre clienti su un business tornato appetibile, si stanno facendo guerra sugli spread: tutte le migliori offerte sono sotto il 2% e non è azzardato scommettere che nel giro di pochi mesi si arriverà fino all’1,5%.
I numeri
Tassi minimi che però comportano anche qualche rischio perché alla lunga il ritorno dell’inflazione farà salire sicuramente anche il valore dell’Euribor e conseguentemente la rata variabile. Ma per chi vuole dormire sonni tranquilli la buona notizia è che anche i finanziamenti a tasso fisso sono scesi a livelli con cui altri paesi europei hanno familiarità ma che in Italia non si sono mai visti, anzi il costo è sceso più di quello dei mutui indicizzati e si è attestato a soli 130 centesimi la distanza tra le due formule: un anno fa il gap era di 250 centesimi. Oggi è possibile trovare mutui fissi a 20 anni appena poco sopra il 3% e a 30 anni sotto il 3,5%. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che i valori immobiliari si stanno stabilizzando, ma per ora non crescono, il momento per finanziare l’acquisto della casa appare il più favorevole da molti anni a questa parte.






Abi. Il presidente Antonio Patuelli
Dalla rilevazione dei tassi presenti sul sito mutuionline.it si rileva che per le durate ventennali e su un prestito da 100 mila euro il migliore prodotto variabile si pone all’1,86% , con una rata mensile da 499 euro, mentre il fisso più conveniente comporta un pagamento mensile di 566 euro. Una differenza di soli 67 euro al mese che diventa di 80 se il raffronto è sui mutui a trent’anni: 362 euro la rata dell’indicizzato, 442 per il fisso.

Il maggiore esborso da affrontare per il fisso può essere considerato alla stregua di una polizza assicurativa contro il rischio del rialzo del costo del denaro, un argomento che evidentemente ha il suo appeal presso i potenziali debitori, visto che, come rileva l’ultimo osservatorio di mutuionline.it, nel secondo semestre del 2014 le richieste di questa tipologia di finanziamento sono salite al 40,9% a fronte del 52,8% del variabile tradizionale. Nella prima metà dell’anno a puntare sul fisso era solo il 22% di chi cercava il mutuo. E con l’ulteriore discesa dell’Eurirs, che nel giro di un mese a gennaio 2015 è diminuito di circa 40 centesimi, le richieste sono di certo in ulteriore aumento.






Il rischio
Ma vale la pena veramente di scegliere il tasso fisso? Se si privilegia la tranquillità senz’altro sì, dal punto di vista finanziario invece non è possibile una risposta sicura. Per quanto possano valere i dati storici in nessuna fase del mercato degli ultimi venti anni chi ha scelto il tasso fisso a condizione standard ha risparmiato rispetto a chi ha puntato sul variabile, ma è anche vero che l’Euribor nel tempo può solo salire e con lui le rate indicizzate. Se l’obiettivo del quantitative easing è infatti far salire l’inflazione, se e quando il risultato sarà ottenuto anche il costo del denaro salirà.

Nella tabella mettiamo a confronto due finanziamenti da 120 mila euro accesi a condizioni oggi ottenibili abbastanza agevolmente se il finanziamento non supera il 60% del valore della casa: si tratta di un mutuo variabile al 2,1% (rata iniziale 613 euro) e uno fisso euro al 3,3% (684 euro al mese). Dal calcolo emerge che il solo aumento di un punto del l’Euribor renderebbe la rata del variabile meno conveniente di quella del fisso e per almeno quattro anni: tra 12 mesi infatti il variabile costerebbe 25 euro più del fisso, tra cinque sarebbe ancora svantaggioso per 8 euro. Poca cosa, ma i numeri cambiano se si ipotizza un incremento dell’Euribor al 2% (scenario verosimile se si considera che l’inflazione ottimale per la Bce si situerebbe appunto al 2%). Tra un anno l’incremento della rata sul variabile porterebbe a uno svantaggio di ben 121 euro rispetto al fisso e anche tra 10 anni il costo dell’indicizzato risulterebbe superiore di 40 euro.

In questo quadro emerge un’anomalia dell’offerta bancaria. La segnala Roberto Anedda, direttore marketing di mutuionline: «Sarebbe logico aspettarsi un’offerta di mutui variabili con il cap offerti con tassi e tetti di copertura ragionevoli. Nel catalogo delle banche invece ci sono prodotti che oltre a un innalzamento dello spread di qualche decimo di punto spingono il tetto a un livello troppo elevato per essere interessante, tra il 5,5 e il 6%. Chi teme un innalzamento del costo del denaro di questo livello ovviamente sceglie subito il fisso. Il risultato è che il cap è praticamente sparito da richieste e stipule».

martedì 10 marzo 2015

Nuovo Regolamento MEF sul pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari


LINK ARTICOLO ORIGINALE




Allegati

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014 n. 205
file: pdf,206.63Kb


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205 con cui è stato emanato in nuovo Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.

Il decreto attribuisce alla Banca d’Italia il compito di disciplinare con specifico regolamento le regole tecniche attuative, ivi comprese le disposizioni circa i presidi che le banche e gli altri soggetti abilitati dovranno adottare per garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell’assegno al pagamento.

Il decreto entra in vigore a partire dal 06 marzo 2015.

REGIONE PUGLIA: Titolo II Turismo - Capo VI: Attiva Procedura Telematica


Immagine associata al documento: Titolo II Turismo - Capo VI: Attiva Procedura TelematicaAttivata oggi, lunedì 9 marzo, la procedura telematica di Titolo II Turismo - Capo VI l'Avviso volto a favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI turistico-alberghiere facilitando l'accesso al credito.
La procedura è disponibile nella pagina dell'iniziativa che è raggiungibile sul portale Sistema Puglia attraverso il link Titolo II Turismo - Capo VI, attivo nella sezione "Bandi in Corso - Aperti" della home-page.

Si segnala, inoltre, che nella pagina dell'Avviso sono disponibili i servizi:
  • Supporto Tecnico per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, la risposta sarà inviata dal Centro Servizi via e-mail prima possibile.
  • Richiedi Info per le richieste di chiarimento circa il procedimento, la risposta sarà inviata dai referenti della Regione Puglia via e-mail prima possibile.
  • FAQ servizio attraverso il quale la Regione mette a disposizione un archivio delle domande più frequenti pervenute agli uffici regionali.
Per accedere direttamente alla pagina dedicata a Titolo II Turismo - Capo VI: Clicca qui       -          
 
Data Pubblicazione sul portale: 09 Marzo 2015 
Aree Tematiche: Area Politiche per lo Sviluppo, Titolo II Turismo - Capo VI, Sistema Puglia
Redazione: Redazione Sistema Puglia

lunedì 9 marzo 2015

L’assegno diventa immateriale, pagabile con foto

Di Domenico Morosini
L’assegno diventa  immateriale, pagabile con foto

Arrivano gli assegni in formato elettronico. Da ieri è infatti in vigore il decreto del ministero dell’economia recante la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 54/15. Nel decreto del ministero dell’economia si spiega che si ha «presentazione in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono dal negoziatore l’immagine dell’assegno». Per i tempi di pagamento si precisa che il negoziatore presenta l’assegno al pagamento al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica. Il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l’immagine dell’assegno. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonché dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d’Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività. 

Il mattone torna ad affascinare:|l'ultima nota Omi segna 1,8%

Il mattone torna ad affascinare:|l'ultima nota Omi segna 1,8%





Dopo una lunga serie di segni negativi, la tendenza sembra finalmente essersi invertita. Il quadro che pare delinearsi è, infatti, quello di una nuova stagione di crescita





Torna la voglia di comprare casa. È quanto emerge dalla lettura dei dati pubblicati nella nota trimestrale redatta dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che riporta un'analisi dell'andamento del mercato immobiliare italiano nel quarto trimestre 2014 e una breve sintesi dei principali dati di consuntivo dell'anno passato. La presentazione è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Roma nella sede centrale dell'Amministrazione fiscale di via Cristoforo Colombo.













Più compravendite

Le aspettative dell'offerta e le disponibilità della domanda sembrano incontrarsi di nuovo. Con circa 920mila transazioni realizzatesi nel 2014, gli scambi di immobili segnano un rialzo dell'1,8% rispetto al 2013. Per il complesso degli immobili, si tratta del primo segno positivo dopo sette anni di flessioni, in cui il mercato ha visto più che dimezzato il numero delle transazioni.







Cresce il numero di acquisti di abitazioni

Il settore residenziale registra un aumento, su base annuale, del +3,6% rispetto allo scorso anno, aumento particolarmente significativo se si considera che gli scambi del settore generalmente rappresentano da soli quasi il 50% del totale delle compravendite, influenzando di fatto la tendenza dell'intero mercato. Il tasso di crescita annuale, relativo alle compravendite di abitazioni, è la sintesi di un anno abbastanza positivo in cui si sono osservati tre trimestri di aumenti alternati da un solo secondo trimestre che, con un tasso tendenziale negativo, sebbene contenuto a -1,0%, sembrava voler allontanare le prospettive di ripresa. Inoltre, nonostante i cali registrati nella prima parte del 2014, anche le unità immobiliari a uso pertinenziale, per la maggior parte box e posti auto, con due segni positivi registrati nel terzo e quarto trimestre (rispettivamente, +2,4% e +4,1%) chiudono il 2014 in lieve rialzo (+0,3%).




Le grandi città si muovono più velocemente

I segnali di ripresa nel mercato delle abitazioni sono più evidenti nello otto maggiori città italiane per numero di abitanti, con un tasso annuo di rialzo, per il complesso dei volumi scambiati, che accentua quello registrato a livello nazionale (+9,2%). Tra le città, la performance migliore si osserva a Bologna che guadagna, rispetto al 2013, quasi il 19% del Ntn, ma elevati sono anche i recuperi che si osservano a Genova, Roma e Firenze. Da notare che nei diversi trimestri dell'anno quasi tutte le città hanno sempre spuntato variazioni positive. Sebbene con tassi più moderati, anche i comuni della provincia delle grandi città evidenziano segnali di ripresa, con un incremento annuo complessivo del +3,4%.




In calo i prezzi delle abitazioni

La ripresa è sicuramente supportata anche dalla discesa dei prezzi delle abitazioni che, come segnalato dall'indice dei prezzi Ipab, pubblicato dall'Istat, negli ultimi tre trimestri del 2014 risultano ancora in calo, con tassi pari a -1%, -0,7% e -0,5%.




Più mutui erogati per acquistare casa

Nel 2014, il numero di compravendite di abitazioni acquistate con l'ausilio di un mutuo ipotecario, il 40% circa del totale di acquisti di abitazioni effettuati da persone fisiche, è in crescita del 12,7% rispetto all'anno precedente. Circa 19,3 risultano i miliardi erogati per l'acquisto di abitazioni, in rialzo del 10%. La diminuzione del tasso di interesse, che scende di circa mezzo punto percentuale, e del capitale medio erogato (119mila euro, rispetto ai 122mila dell'anno precedente) si ripercuotono sulla rata, che scende a 631 euro mensili (-7% rispetto al 2013).




Segnali positivi anche nei settori non residenziali

Più volatili i settori del comparto non residenziale, che vedono affiancati i rialzi del commerciale e del produttivo alla perdita del terziario. Nonostante la ripresa appaia complessivamente più lenta, gli incrementi di compravendite di unità a destinazione commerciale sembrano non solo consolidarsi grazie agli incrementi, anche piuttosto sostenuti, osservati negli ultimi due trimestri dell'anno (+9% e +14,1%), ma coinvolgere anche tutte le aree del Paese. Resta in sofferenza il mercato degli uffici che, con tre segni negativi registrati nei prime tre trimestri (-10,3%, -6,9% e -2%) e un timido segnale di rialzo nel quarto trimestre (+0,3%), chiude l'anno con un calo degli scambi del 4,6%.


Erika Ghiraldo

Redditi prodotti all’estero:|la disciplina del credito d’imposta

Redditi prodotti all’estero:|la disciplina del credito d’imposta





È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale





Il credito per i redditi prodotti all’estero rappresenta il rimedio alla doppia imposizione internazionale adottato nel nostro ordinamento ed è disciplinato dall’articolo 165 del Tuir, applicabile a tutti i soggetti Irpef e Ires.

La circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 fornisce chiarimenti, anche di carattere operativo, sul funzionamento delforeign tax credit, illustrando i presupposti di applicabilità e il meccanismo di calcolo del medesimo, nonché le disposizioni specifiche dettate per le imprese.




I presupposti di applicabilità del credito per le imposte estere, previsti dall’articolo 165, comma 1, del Tuir, sono: la produzione di un reddito estero; il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo in Italia; il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.

La circolare esamina tali presupposti, offrendo alcune importanti precisazioni sulla nozione di reddito estero e sul concetto di definitività delle imposte estere.

In particolare, in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir per individuare i redditi che sono prodotti nel territorio dello Stato.

La circolare chiarisce che i redditi che un’impresa residente trae da uno Stato estero nel quale non ha una stabile organizzazione, pur confluendo in Italia nel reddito d’impresa della stessa unitariamente determinato, devono essere considerati “isolatamente” ai fini della lettura speculare dell’articolo 23 del Tuir. Pertanto, tali redditi saranno qualificabili come “redditi prodotti all’estero” sulla base degli specifici criteri stabiliti per la distinta categoria reddituale alla quale sono singolarmente riconducibili.




Inoltre - sempre con riferimento ai casi in cui manca una convenzione contro le doppie imposizioni - qualora il reddito assoggettato a tassazione in un altro Stato non sia qualificabile, in base alla “lettura a specchio” dell’articolo 23 del Tuir, come “reddito prodotto all’estero”, le imposte estere non saranno accreditabili ai sensi dell’articolo 165 del Tuir. Limitatamente a questa particolare ipotesi, la circolare chiarisce che le imposte estere possono essere considerate componenti negativi ai fini della determinazione del reddito complessivo e che, pertanto, sono deducibili quali costi inerenti l’attività d’impresa.

Analoga deduzione non potrà, invece, essere accordata nelle ipotesi, diverse rispetto a quella prima descritta, in cui l’imposta pagata nello Stato estero, che risulti accreditabile ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, non sia completamente detraibile per effetto del particolare meccanismo di funzionamento del foreign tax credit. Tale principio viene ribadito con riferimento sia ai casi di parziale concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo - che comporta una corrispondente riduzione delle imposte estere riconosciute ai fini della concessione del credito, ai sensi del comma 10 dell’articolo 165 del Tuir – sia per le eccedenze di imposta che “sopravvivono” alla scadenza del periodo massimo in cui è consentito il riporto delle medesime.




Quanto alla definitività delle imposte estere, la circolare ribadisce che tale requisito coincide con la “irripetibilità” delle medesime e che, pertanto, non ricorre nel caso di imposte pagate in acconto o in via provvisoria o per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale.

Qualora un’imposta estera, pur essendo stata pagata a titolo definitivo in un certo periodo d’imposta, sia successivamente oggetto di rimborso, per le ragioni più svariate, da parte dell’Amministrazione finanziaria estera, il contribuente che abbia già fruito del credito è tenuto a ricalcolare, nell’annualità nella quale ha ottenuto il rimborso, la detrazione spettante, tenendo conto del minore importo delle imposte estere effettivamente pagate.




Inoltre, la circolare illustra nel dettaglio la procedura di calcolo del credito d’imposta, precisando in che modo devono essere determinati i termini del rapporto di cui al comma 1 dell’articolo 165 del Tuir, quali sono i limiti di accreditabilità delle imposte estere e in quale periodo di imposta deve essere operata la detrazione.

Per i contribuenti che producono redditi in più Stati esteri, si descrive il funzionamento, in concreto, della regola della per country limitation, di cui al comma 3 dell’articolo 165 del Tuir, in base alla quale la detrazione spettante deve essere calcolata separatamente per ciascuno Stato.

In caso di omessa indicazione in dichiarazione del reddito prodotto all’estero, la circolare precisa che il contribuente potrà, comunque, fruire del foreign tax credit qualora provveda a sanare la violazione commessa, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore entro i termini per l’accertamento.




Un’altra fattispecie esaminata è quella in cui il reddito estero concorre soltanto parzialmente alla formazione dell’imponibile domestico. In questo caso, è necessario procedere, ai sensi del comma 10 dell’articolo 165 del Tuir, alla riduzione dell’imposta estera detraibile in misura corrispondente.




Una trattazione specifica è poi dedicata alle disposizioni applicabili al reddito di impresa, contenute nei commi 5 e 6 dell’articolo 165 del Tuir, la cui finalità è mitigare gli eventuali effetti distorsivi derivanti dai disallineamenti tra la norma domestica e quella dello Stato della fonte del reddito.

In particolare, per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabili organizzazioni, il comma 5 attribuisce ai contribuenti la facoltà di fruire del foreign tax credit nel periodo d’imposta in cui il reddito estero concorre alla formazione dell’imponibile in Italia, ancorché tali imposte non siano ancora pagate, purché il pagamento delle stesse avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Qualora quest’ultimo pagamento non venga effettuato o sia eseguito oltre il termine prima indicato, il contribuente che, avvalendosi della suddetta facoltà, ha già operato la detrazione, è tenuto a riliquidare l’imposta e a procedere al versamento di quanto effettivamente dovuto, oltre a interessi e sanzioni calcolati dal giorno di scadenza del pagamento dell’imposta originariamente dovuta.




Il successivo comma 6 dell’articolo 165 del Tuir ha, invece, introdotto il meccanismo del riporto, all’indietro e in avanti (“carry back” e “carry forward”), delle eccedenze di imposta estera rispetto alla quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, nonché delle eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero. Tale riporto, che copre un periodo complessivo di sedici esercizi, consente alle imprese residenti (nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere) di utilizzare il credito anche in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale il reddito estero ha concorso alla formazione dell’imponibile domestico.

Inoltre, il principio della per country limitation impone di calcolare, separatamente per ciascuno Stato estero, il credito di imposta spettante e le eventuali eccedenze. Il totale dei crediti così calcolati non può, comunque, eccedere l’imposta netta italiana di periodo; in tal caso, la circolare consente al contribuente di procedere alla allocazione discrezionale del credito e delle eccedenze di imposta estera tra i vari Stati. Tale discrezionalità, in ogni caso, incontra due limiti, poiché a ciascuno Stato non potrà essere attribuita una detrazione maggiore di quella massima spettante, né un’eccedenza di imposta estera maggiore rispetto alle imposte estere effettivamente pagate in quello Stato.




Infine, la circolare fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito per imposte estere da parte delle stabili organizzazioni. In particolare, per le stabili organizzazioni di imprese italiane che pagano imposte in un Paese terzo (ad esempio, un’impresa italiana con stabile organizzazione in Francia che percepisce royalties che subiscono una ritenuta in Germania), il credito per le imposte pagate nello Stato di localizzazione è riconosciuto al lordo degli eventuali crediti di imposta ivi concessi per le imposte pagate nel Paese terzo.


Serena Maddaluno


Simona Massai

giovedì 5 marzo 2015

Treni d'oro delle Sud est Corte dei Conti sequestra beni per 11 mln a dirigenti | La Gazzetta del Mezzogiorno.it

Treni d'oro delle Sud est Corte dei Conti sequestra beni per 11 mln a dirigenti | La Gazzetta del Mezzogiorno.it

REGIONE PUGLIA: Sasso: Giunta approva piano edilizia scolastica


Immagine associata al documento: Approvati dalla Giunta regionale i criteri per la definizione di un nuovo piano regionale triennale 2015/2017 di interventi di edilizia scolastica. Con il cd "Decreto mutui" del 23 gennaio scorso il Governo centrale ha dato finalmente attuazione all'articolo 10 della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, che ha stanziato 40 milioni di euro annui per trent'anni a partire dal 2015 per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici e palestre scolastiche, prevedendo, a tal fine, la possibilità per le Regioni di stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

A brevissimo sarà pubblicato un avviso regionale rivolto a comuni e province, che dovranno far pervenire tempestivamente le proprie richieste per accedere ai finanziamenti.
L'ammontare esatto delle risorse assegnate alle singole regioni sarà definito, nei prossimi giorni, con decreto del Miur. 
A fronte di un investimento complessivo di circa 900 milioni, è prevedibile che alla Puglia spettino circa 50 milioni. 
Gli enti locali potranno presentare più domande di finanziamento in base al numero di edifici scolastici di pertinenza, fino ad un massimo di 5. 
L'entità massima del contributo sarà di 700.000 euro per gli interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento a norma e di 1.500.000 per le nuove costruzioni.

Naturalmente avranno la precedenza in graduatoria gli interventi immediatamente cantierabili o che abbiano, comunque, un livello avanzato di progettazione. 

"Una boccata ossigeno, dice soddisfatta l'Assessore Alba Sasso, per l'edilizia scolastica. Un passo avanti per garantire nei fatti il diritto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a vivere e studiare in ambienti sicuri e confortevoli".            
 
Data Pubblicazione sul portale: 03 Marzo 2015 
Fonte: Ufficio Stampa Regione Puglia

Approvato Avviso Titolo II Turismo - Capo VI e Pubblicata Pagina


Immagine associata al documento: Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 18 febbraio 2015 del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, l'Avviso"Titolo II Turismo- Capo VI" per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e la modulistica relativa all'Avviso (allegato A "Business Plan Numerico", allegato B "Business Plan Descrittivo", allegato C "Domanda di Aiuti", allegato D "Dichiarazione di Ammissibilità").

La pagina dedicata all'Avviso Titolo II Turismo- Capo VI è raggiungibile dal link Titolo II Turismo - Capo VI presente in "Bandi in Corso - Aperti" nella home-page del portale.
Nella pagina sono presenti tutte le informazioni sull'Avviso e i servizi FAQ e Richiedi Info per le richieste di chiarimento.

Sarà possibile presentare domanda a partire dal 9 marzo 2015.

Per accedere direttamente alla pagina dedicata all'Avviso Titolo II Turismo - Capo VI clicca qui            
 
Riferimenti (ALT+"D")
  
Bandi e Gare:Avviso Pubblico Titolo II Turismo - Capo VI
Data Pubblicazione sul portale: 03 Marzo 2015 
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, Titolo II Turismo - Capo VI
Redazione: Redazione Sistema Puglia

REGIONE PUGLIA: Avviso Pubblico Titolo II Turismo - Capo VI


 Titolo II Turismo - Capo VI "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" - Avviso Pubblico    [Scarica  .pdf  - 3,03 Mb]       
 
Allegati (ALT+"A")
Allegato A - Schema Domanda - [Scarica  .pdf  - 1,22 Mb] -

Allegato B - Altre informazioni - [Scarica  .pdf  - 929 Kb] -

Allegato C - Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - [Scarica  .pdf  - 460 Kb] -

Allegato D - Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - [Scarica  .pdf  - 122 Kb] -
Data Pubblicazione Bando: 03 Marzo 2015 
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, Titolo II Turismo - Capo VI
Redazione: Redazione Sistema Puglia