martedì 17 marzo 2015

Con il consenso dell’indagato,|la cassaforte si apre senza Pm

Con il consenso dell’indagato,|la cassaforte si apre senza Pm



Le norme sulle attività esterne degli organi verificatori sono congegnate in modo tale da contemperare l’interesse del Fisco con le garanzie previste a favore dei contribuenti
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Per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, è sempre necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica (articolo 52, comma 3, del Dpr 633/1972, applicabile anche al comparto delle imposte dirette in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 33 del Dpr 600/1973).
La stessa autorizzazione non serve, invece, quando l’indagine si svolge con la collaborazione del contribuente (ovvero senza la manifestazione di una sua contraria volontà), da far constatare nel processo verbale.
È questo il principio che si desume dalla sentenza n. 3204 del 18 febbraio 2015, che riprende le conclusioni di una precedente pronuncia, la 9565/2007.

L’iter processuale
La vicenda riguarda l’impugnazione, da parte del titolare di una ditta individuale, di un avviso d’accertamento emesso in seguito a un processo verbale della Guardia di finanza, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava, tra l’altro, una maggiore Irpef e una maggiore Iva in relazione al corrispettivo versato da un Comune per un appalto relativo al trasporto di rifiuti solidi urbani.
La documentazione che attestava il pagamento era stata reperita dalla Guardia di finanza nella cassaforte del contribuente.

Sia la Ctp sia la Ctr rigettavano le doglianze del contribuente relative a presunte violazioni commesse in sede di verifica.

Con successivo ricorso in Cassazione, sulla specifica questione, veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 52, comma 3, del Dpr 633/1972, nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione rispettivamente al n. 3 e al n. 5 dell’articolo 360, comma 1, codice di procedura civile.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile, oltre che infondata, la specifica doglianza: inammissibile per la mancanza del quesito di diritto applicabile, in virtù dell’articolo 366-bis, cpc, ratione temporis; infondato, in quanto “l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ecc., prescritta in materia di IVA dall'art. 52, co. 3, del D.p.r. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.p.r. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva" - come testualmente prescrive la norma succitata - e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente (Cass. 9565/2007)”.

Nel caso concreto, lo stesso ricorrente aveva affermato di aver prestato la propria assistenza per l’apertura della cassaforte, senza aver fatto constatare il proprio dissenso al momento di chiusura della verifica, essendosi solamente riservato di formulare eventuali controdeduzioni nelle sedi competenti.

Nel merito, il contribuente eccepiva la violazione dell’articolo 109 del Tuir e degli articoli 3, 6, e 21 del Dpr 633/1972.
Per quanto concerne il settore delle imposte dirette, la Ctr avrebbe errato nel ritenere corretta l’imputazione dei ricavi all’anno 1997, invece che al 1987, anno in cui il servizio era stato ultimato, definito e accettato (anche nei termini economici) dalla stazione appaltante.
In merito all’Iva, la Ctr non avrebbe considerato che, nonostante il contenzioso in atto con la stazione appaltante, la prestazione era stata ultimata nel 1987, per cui la relativa fattura (momento rilevante per l’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972) non poteva che essere stata emessa prima del 1997.
Anche questa censura è stata ritenuta infondata.

Quanto alle imposte dirette, la Corte ricorda che, in tema di appalto, i ricavi rilevano solo al momento dell’ultimazione dei lavori, quando sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o da manifestazioni incompatibili con la volontà di non accettare (accettazione tacita): nel caso in esame, era evidente come una tale volontà non si era manifestata, vista la necessità, per il contribuente, di adire la via giurisdizionale per ottenere (a seguito di sentenza passata in giudicato nel 1997) il pagamento del corrispettivo.
In relazione all’Iva, le prestazioni di servizi si considerano effettuate soltanto al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento dell’emissione della fattura.
Nella fattispecie in questione, la prestazione era stata sì ultimata nel 1987, ma il pagamento era avvenuto soltanto dieci anni dopo, in esito al contenzioso civile, né tantomeno il contribuente aveva dimostrato di aver nel frattempo fatturato i relativi importi.

Ulteriori osservazioni
L’articolo 52 del Dpr 633/1972 disciplina le attività degli organi verificatori, presso i locali dei contribuenti, effettuate per reperire documenti e altri mezzi di prova utili all’accertamento dell’imposta evasa. La disposizione è congegnata in modo da contemperare, anche in ossequio al principio di rango costituzionale di inviolabilità del domicilio (articolo 14 della Costituzione), l’interesse del Fisco alla repressione dei fenomeni evasivi con le garanzie previste a favore dei contribuenti. In particolare:
  • per l’accesso effettuato in locali adibiti esclusivamente all’esercizio dell’attività commerciale o professionale, è sufficiente l’autorizzazione del capo dell’ufficio, da cui dipendono i verificatori, che ne indichi lo scopo
  • per accedere ai locali a uso “promiscuo”, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica
  • per l’accesso in locali diversi (ovvero destinati esclusivamente ad abitazione), l’autorizzazione del Pm può essere richiesta e rilasciata soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme fiscali (cfr Cassazione, sentenza 9611/2008).
Negli ultimi due casi, quindi, la necessità dell’autorizzazione del Pm rappresenta la garanzia, per il contribuente, del rispetto dell’inviolabilità del domicilio; se, però, nella seconda ipotesi l’autorizzazione è un mero adempimento procedimentale (pur sempre previsto a pena di nullità delle acquisizioni probatorie e del conseguente atto impositivo), per l’opportunità che l’accesso trovi pur sempre l’avallo dell’autorità giudiziaria, la sussistenza di gravi indizi di violazione della norma tributaria rappresenta un quid pluris rispetto all’autorizzazione, che diventa provvedimento valutativo (sindacabile da parte del giudice tributario: cfr Cassazione, 6836/2009 e 8062/1990) della ricorrenza, nella fattispecie specifica, dei presupposti giustificativi dell’ingresso nell’abitazione del contribuente.

Anche per l'apertura di cassetti e borse e quant'altro risulti protetto da chiusure, è necessaria l'autorizzazione del magistrato, in quanto tali beni sono attratti nella categoria concettuale del domicilio. L'eventuale assenso del contribuente – che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al Pm – legittima l'operato dei verificatori. Il consenso, poi, dovrà essere trascritto sia nel processo verbale di accesso o giornaliero sia nel pvc.
Sul punto, è emblematica la sentenza della Cassazione 9565/2007, secondo cui occorre l'autorizzazione del procuratore della Repubblica solo per procedere ad “apertura coattiva” di borse, non essendo, invece, necessaria l'autorizzazione ove l'acquisizione di documenti contenuti in borse sia avvenuta con la collaborazione e in continua presenza del figlio e della moglie del contribuente e, comunque, senza la manifestazione di alcuna contraria volontà.

Si segnala, infine, un orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso di accesso domiciliare già autorizzato dall’Autorità giudiziaria, non è necessaria una ulteriore autorizzazione specifica all’apertura di cassetti e borse, per la forza attrattiva della prima autorizzazione. Una volta valutata la sussistenza degli indizi di cui all’articolo 52 del Dpr 633/1972, l’autorizzazione si estende all’intero domicilio (e quindi anche a cassetti, borse, plichi, eccetera, in virtù della forza attrattiva di cui sopra).
Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza 14056/2006, in maniera netta e chiara, ha operato una distinzione: “l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili, prevista dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta solamente nel caso di accesso disposto dagli uffici […] nei locali dell’impresa, ma non anche nel caso di perquisizione domiciliare già autorizzata dall'Autorità giudiziaria, essendo evidente che l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare è comprensiva di ogni attività strumentale necessaria per l'acquisizione delle prove (Cass. n. 20824/2005)”.
Francesco Brandi

lunedì 16 marzo 2015

Se manca la relativa dichiarazione, |non c’è credito riportabile a nuovo

Se manca la relativa dichiarazione, |non c’è credito riportabile a nuovo



L’omissione legittima l’iscrizione a ruolo, scaturita da controllo automatizzato, per disconoscimento dell’eccedenza che era stata fatta valere nel successivo periodo d’imposta
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La pronuncia 22402/2014 della Corte di cassazione applica, a una fattispecie relativa all’omessa presentazione della precedente dichiarazione, il proprio consolidato indirizzo sull’esclusione di apposita motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo conseguente a un controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ammesso ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 allorquando i dati emergano dalla dichiarazione stessa.
Più precisamente, nella controversia oggetto dell’intervento della Corte regolatrice del diritto in rassegna, il contribuente aveva contestato la carenza di detta motivazione, ma l'ufficio finanziario opponeva che il disconoscimento dei crediti di imposta emergente dalla successiva dichiarazione dei redditi era derivato dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente risultante dall'Anagrafe tributaria.

La Commissione tributaria regionale aveva, invece, ritenuto decisiva, non tanto l’allegazione della copia del modello Unico per il periodo d’imposta omesso (attestante l'impegno alla presentazione telematica da parte del professionista incaricato, che era evidentemente restato inadempiente), ma l’impegno - poi realizzatosi - alla presentazione della dichiarazione omessa ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998, entro i termini di decadenza dall'accertamento, la quale “quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in rettifica”.

Il disconoscimento dei crediti d’imposta riportati nella dichiarazione successiva a quella omessa, dalla quale i cennati crediti d’imposta scaturivano, risulta fondata - a opinione della decisione della Cassazione in commento - sul secondo comma dell’articolo 36-bis citato, ove si prevede che “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a… e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.
Pertanto – e correttamente a nostro avviso – non assume alcuna rilevanza la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva il credito d’imposta riportato nella successiva dichiarazione, in quanto, peraltro, essa era stata presentata soltanto nel corso del giudizio di primo grado.

A conforto di tale interpretazione, la sentenza del Supremo collegio che in annota evidenzia come il disconoscimento dei crediti d’imposta in esame era legittimato anche dalla disposizione contenuta nel quarto comma del citato articolo 36-bis, secondo la quale “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta”.

La giurisprudenza della Corte di legittimità sull’esclusione di apposita motivazione da esporre nella cartella di pagamento a seguito del suddetto controllo automatizzato si rinviene nella sentenza citata da questa in commento - 7 giugno 2013, n. 14376 - laddove la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, nella precedente pronuncia del Supremo collegio 23 maggio 2012, n. 8137, si era affermato che deve escludersi un particolare onere di motivazione, poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

La legittimità dell’emissione della cartella di pagamento non preclude il riconoscimento del rimborso dell’eccedenza fiscale azionabile col meccanismo della ripetizione dell'indebito come ammesso dalla sentenza in commento, che ritiene applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all’Iva, con le decisioni - parimenti citate da questa in commento 12 gennaio 2012, n. 268, e 2 aprile 2014, n. 7600 - ove si è statuito che il venir meno del diritto alla detrazione non elide il diritto al rimborso.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

venerdì 13 marzo 2015

Iva, unica soluzione o prima rata:|appuntamento per lunedì 16 marzo

Iva, unica soluzione o prima rata:|appuntamento per lunedì 16 marzo



Si avvicina la scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno d'imposta 2014, senza maggiorazione di interessi, per i contribuenti che presentano la dichiarazione autonoma
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I contribuenti che hanno deciso per la dichiarazione Iva in forma autonoma hanno tempo fino a lunedì 16 marzo per pagare il saldo Iva 2014, al netto di interessi.
L’appuntamento è categorico per tutti i contribuenti che si avvalgono della dichiarazione annuale sganciata da Unico, “opzionale” per chi invece presenta la dichiarazione unificata. In quest’ultimo caso, infatti, è possibile rinviare il saldo alla stessa scadenza prevista per il pagamento delle imposte risultanti da Unico (16 giugno ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), con applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Chi e come
L’importo da versare per il saldo annuale è quello risultante dal modello Iva 2015 presentato per il periodo d’imposta 2014. Il versamento non va effettuato se l’importo dovuto è pari o inferiore a 10,33 euro (10 euro, per effetto dell’arrotondamento).
La scadenza riguarda imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi, titolari di partita Iva iscritti o meno all’albo professionale, società, enti pubblici e privati, istituti di credito, intermediari finanziari.
Per effettuare il pagamento, va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo 6099 (versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale).

Pagamenti rateizzati
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in maniera frazionata.
In quest’ultimo caso, il numero massimo di rate consentite è nove, dal momento che il pagamento deve comunque concludersi entro il mese di novembre. La prima scade il 16 marzo, per le altre il termine è fissato al giorno 16 di ciascuno dei mesi successivi. L’importo di queste ultime deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% mensile; ciò significa che la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, e così via.
Patrizia De Juliis

Se il recupero rimane sulla carta, |il Fisco recupera l’agevolazione

Se il recupero rimane sulla carta, |il Fisco recupera l’agevolazione



Gli sconti sulla registrazione dell’atto sono “provvisori” e vengono perduti se le buone intenzioni non si concretizzano entro il triennio a disposizione del Fisco per la rettifica
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In tema di agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 168/1982, i benefici in favore dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato possono essere conservati, a condizione che il contribuente realizzi i lavori entro il termine triennale di decadenza previsto per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio.
Di conseguenza, detto termine decadenziale entro il quale può essere emesso l’avviso di liquidazione in rettifica, inizia a decorre, al massimo, dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto.
Questo il principio di diritto desumibile dall’ordinanza della Cassazione n. 3152 del 17 febbraio 2015.
Nella decisione, peraltro, viene precisato il concetto di “forza maggiore”, intesa come “un'energia esterna, idonea a costituire impedimento forzoso della condotta imposta dalla legge”.

I fatti di causa
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguente alla revoca dell’agevolazione ex articolo 5 della legge 168/1982, relativamente a un immobile dichiarato soggetto a piano di recupero. L’ufficio aveva riscontrato che, nonostante fossero decorsi tre anni dalla data di acquisto, la società non aveva effettuato i lavori di recupero immobiliare.

La parte impugnava l’avviso con ricorso accolto dalla Ct di I grado di Bolzano.
In II grado, la Commissione tributaria respingeva l’appello dell'ufficio, evidenziando che le ragioni dedotte dal contribuente apparivano valide sia in considerazione del fatto che il ritardo nell'esecuzione dei lavori appariva pienamente giustificato sia perché il termine decadenziale previsto dall’articolo 76, comma 2, del Dpr 131/1986, presupposto dell'avviso di liquidazione in rettifica emesso dall’Amministrazione finanziaria, non poteva estendersi anche al contribuente ai fini dell'integrazione della sua decadenza dal diritto, dovendosi invece applicare al caso l'ordinario termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

Contro quest’ultima pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

Il giudizio e la pronuncia della Cassazione
Fra i motivi di doglianza, l’ufficio denunciava la violazione o falsa applicazione dell’articolo 5 della legge 168/1982 e dell’articolo 76 del Dpr 131/1986, per avere il giudice di merito ritenuto non applicabile, nella specie, il termine di decadenza fissato dall’articolo 76, ma l’articolo 2946 cc, dettato in materia di prescrizione, nonché il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Ctr aveva attribuito il carattere di “forza maggiore” alla circostanza che l’attuazione del progetto di recupero va sottoposto al vaglio della Pubblica amministrazione.

I giudici di legittimità, decidendo in camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso, hanno cassato la sentenza di secondo grado, chiarendo che le agevolazioni tributarie previste dall’articolo 5 della legge 168/1982, in favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato, possono essere conservate a condizione che il contribuente realizzi i lavori di restauro entro il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio. “Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall'azione dell'Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi - giacché il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sé previsto per i controlli - al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13703 del 30/05/2013)”.

La Corte suprema ha, inoltre, precisato che i giudici di merito, nel richiamare genericamente la prova fornita dalla parte di “essersi data da fare dall'inizio e senza soluzione di continuità...per raggiungere lo scopo prefisso”, non solo non hanno identificato correttamente il concetto di “causa di forza maggiore” idonea a giustificare la deroga al termine decadenziale di legge, ma non hanno idoneamente argomentato in ordine alle fonti di prova che hanno determinato il proprio convincimento.

Osservazioni
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, ai sensi dell’articolo 5 della legge 168/1982, è richiesto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno oggettivo, che consiste nell’inserimento degli immobili nei piani di recupero; uno soggettivo, che consiste nella circostanza che l’acquirente sia uno dei soggetti che attuano il recupero.
La richiesta di agevolazioni, qualora non effettuata nell'atto di acquisto, può essere formulata anche successivamente con un atto integrativo redatto nella stessa forma dell'atto precedente (cfrrisoluzione 110/2006). La norma di favore non prevede un termine entro il quale attuare il recupero. Ciò ha generato un contrasto giurisprudenziale.

Una parte minoritaria della giurisprudenza, muovendo dal tenore letterale dell’articolo 5, ha sottolineato come detta disposizione non preveda alcun termine di decadenza per il caso di mancato recupero dell’immobile ed è, quindi, sprovvista di sanzione (Cassazione, sentenza 8480/2009).
Secondo l’orientamento prevalente, invece, la norma, subordinando l’agevolazione fiscale all’esistenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo, comporta che il beneficio spetti soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l’agevolazione sia correlata all’effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile (Cassazione, sentenze 11786/2008, 13703/2013).

In particolare, secondo quest’ultima tesi, avallata dall’ordinanza in esame, il contribuente, a pena di decadenza, deve realizzare l’intento dichiarato nell’atto di trasferimento entro il termine triennale previsto per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio (ex articolo76 del Dpr 131/1986).
In altri termini, il beneficio fiscale richiesto dal contribuente è solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto di trasferimento. Successivamente alla registrazione, la sussistenza dei citati requisiti deve essere accertata dall’ufficio, configurandosi la differenza d’imposta eventualmente recuperata come una specie di imposta complementare (ex articolo 42 del Dpr 131/1986), mentre l’attuazione effettiva del recupero da parte del soggetto che si impegna in tal senso costituisce un evento futuro rispetto alla registrazione.

Ne discende che, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, è onere del contribuente dimostrare, in seguito alla contestazione dell’ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo, ovverosia la effettiva realizzazione dell’intento dichiarato nell’atto, perché tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.
Il contribuente che non abbia attuato il recupero entro il predetto termine non perde, tuttavia, il diritto ai benefici, qualora provi che il superamento del termine non è dipeso da fatti a lui imputabili.

Sulla questione, però, la giurisprudenza di legittimità non è unanime.
Secondo un primo orientamento, il contribuente non perde i benefici fiscali nell’ipotesi in cui il superamento del termine è imputabile agli uffici competenti nel rilascio della necessaria documentazione amministrativa, gravando in tal caso sulla parte l’ulteriore onere probatorio di aver operato con adeguata diligenza e tempestività allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile (cfr Cassazione, sentenza 20259/2010).
Nella ordinanza in esame, invece, la Corte suprema ha ribaltato l’orientamento, ritenendo che la causa di forza maggiore idonea a superare il termine decadenziale di legge “non può riposare in una semplice mancanza di negligenza, ma deve invece consistere in un'energia esterna, idonea a costituire impedimento forzoso della condotta imposta dalla legge”.
Annalisa Loparco

Corte Ue: su prestazioni sanitarie,|no esenzione Iva fuori da parametri

Corte Ue: su prestazioni sanitarie,|no esenzione Iva fuori da parametri



Protagonista della controversia una società la cui attività consiste nel mettere a disposizione lavoratori sulla base della legge che disciplina la somministrazione di manodopera
sede corte di giustizia ue
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione contro l’Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione, a titolo di imposta sul fatturato, delle prestazioni di servizi effettuate dalla società ricorrente. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale è stato richiesto, ai togati europei, un chiarimento sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2006/112/CE. Nello specifico le norme interessate sono gli articoli 132, paragrafo 1, lettera g), e 134, lettera a) della direttiva Iva.

Il procedimento principale
La parte ricorrente è una società in nome collettivo la cui attività commerciale consiste nella messa a disposizione di lavoratori sulla base della legge in materia di somministrazione di manodopera. Nel 2010 la società ha messo a disposizione i propri dipendenti per effettuare prestazioni di servizi infermieristici a taluni istituti di cura. I dipendenti, seppur impiegati con contratto di somministrazioni, risultavano alle dirette dipendenze degli stessi istituti di cura. Con decisione del 18 ottobre 2010, l’Amministrazione finanziaria assoggettava a imposta ordinaria sul fatturato i redditi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate alle dipendenze degli istituti di cura. Successivamente veniva presentato ricorso contro tale decisione che, però, era respinto dai giudici della sezione tributaria del tribunale di Amburgo. Ne scaturiva un ricorso per cassazione nel quale si sosteneva che, ai sensi della normativa fiscale nazionale, le prestazioni in oggetto costituivano un mero servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato tanto da non rientrare tra i redditi assoggettati all’imposta sul fatturato. Il giudice del rinvio, per risolvere il dubbio interpretativo sollevato, decideva di sospendere il procedimento allo scopo di per sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale.

La questione pregiudiziale
Nella questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che il personale infermieristico, qualificato, che fornisce direttamente le proprie prestazioni professionali, o tramite società di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegato presso istituti a carattere sociale rientrino nella nozione di organismi riconosciuti a carattere sociale e, in quanto tali, le rispettive prestazioni sono da considerarsi esenti da Iva.

Sulla questione pregiudiziale
In via preliminare, sottolineano gli eurogiudici, i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 132, della direttiva 2006/112 sono vincolati ad una interpretazione restrittiva nel senso che le stesse costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’Iva deve essere riscossa per ciascuna prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Questo, però, sempre nel rispetto del fondamentale principio di neutralità fiscale che ispira il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Venendo alla formulazione della norma dibattuta, nello specifico occorre sottolineare come la stessa preveda il beneficio dell’esenzione a quelle prestazioni di servizi che siano strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale nonché effettuati da organismi di diritto pubblico o riconosciuti come enti aventi carattere sociale. Essendo la materia a discrezione degli Stati membri, dalla decisione del rinvio emerge che il legislatore tedesco non ha riconosciuto la valenza sociale per le società di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Da quanrto detto si evince che non rientrano nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2006/112 le prestazioni del personale di una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato come quella di cui alla causa principale. Al contrario, sembrerebbe che le uniche prestazioni di rilievo, nelle circostanze di cui alla questione pregiudiziale, sono le prestazioni di servizi offerte dalla società di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la messa a disposizione degli infermieri professionisti. Per quanto riguarda la definizione di carattere sociale della prestazione resa non è sufficiente, per il diritto tedesco, che la prestazione venga effettuata da personale infermieristico qualificato.

Il verdetto 
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea hanno sentenziato che le prestazioni di cui alla fattispecie principale oggetto della domanda pregiudiziale non rientrano nella nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Ecco che allora per le suddette prestazioni non è possibile invocare il regime di esenzione ai sensi della richiamata disposizione.


Data della sentenza
12 marzo 2015
Numero della causa
C-594/13
Nome delle parti 
 

  • «go fair» Zeitarbeit OHG
contro
 

  • Finanzamt Hamburg‑Altona
Andrea De Angelis

giovedì 12 marzo 2015

L’adesione a “Seguimi” di Poste|non vale per le notifiche del Fisco

L’adesione a “Seguimi” di Poste|non vale per le notifiche del Fisco



In sede di ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo dell’agente della riscossione, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio l’eventuale cambio di domicilio
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È regolare la notifica a mezzo posta di un atto tributario eseguita nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, indipendentemente dal fatto che questi abbia richiesto a Poste italiane l’attivazione del servizio “Seguimi” per il recapito della corrispondenza in un luogo diverso.
Questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia nella sentenza n. 40/01/15 dello scorso 10 febbraio.

La controversia
In sede di ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione, un contribuente ne eccepiva la nullità per omessa notificazione delle cartelle e dei relativi atti impositivi, lamentando di non averli mai ricevuti.
Con successive memorie, l’istante precisava di avere altresì attivato, presso Poste italiane, il servizio “Seguimi”, con l’indicazione di specifico indirizzo al quale peraltro le cartelle non risultavano mai notificate.

Sia la direzione provinciale dell’Umbria sia l’agente della riscossione si costituivano in giudizio, controdeducendo alle avverse doglianze.
In particolare, l’agente della riscossione produceva in giudizio la documentazione relativa alla notifica contestata, eseguita ai sensi dell’articolo 140 cpc mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.

Per il ricorrente, il procedimento non poteva considerarsi valido, poiché la ricerca del destinatario era stata eseguita all’indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica, indicato dal mittente sulla busta contenente la cartella, e non nel diverso luogo prescelto dal contribuente per il recapito della corrispondenza nel contratto di attivazione del servizio “Seguimi”.

Il collegio umbro, respingendo la doglianza, ha riconosciuto la piena legittimità della notifica della cartella e ritenuto perfezionato l’iter procedimentale nei confronti del contribuente.
In particolare, si legge nella pronuncia, la pattuizione eccepita in giudizio tra il destinatario e Poste italiane è irrilevante nel procedimento notificatorio, potendo al più l’interessato lamentare eventuali inadempienze contrattuali imputabili a Poste, inadempienze che, tuttavia, rimarrebbero del tutto ininfluenti in sede tributaria.

Osservazioni
La pronuncia dei giudici tributari di Perugia è decisamente originale per la particolarità della fattispecie esaminata e suggerisce alcune osservazioni con riferimento alle notificazioni, per le quali è previsto un coinvolgimento, anche soltanto “parziale”, del servizio postale.

Gli atti tributari, in virtù di varie disposizioni di legge (tra le quali assumono un particolare rilievo l’articolo 14 della legge 890/1982, per gli avvisi di accertamento, e l’articolo 26 del Dpr 602/1973, per le cartelle di pagamento), possono essere notificati agli interessati direttamente tramite il servizio postale, attraverso la spedizione dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, la notifica viene eseguita mediante consegna dell’atto, all’indirizzo indicato dal mittente sulla busta, direttamente al destinatario o, in sua assenza, ad altri soggetti abilitati a riceverlo per suo conto.
Le formalità, anche temporali, della notificazione sono certificate dall’agente postale nell’avviso di ricevimento che accompagna l’atto e che costituisce un documento “di fede privilegiata”, fino a querela di falso (articolo 2700 cc).

In altri casi, invece, come quello esaminato nell’odierna pronuncia, il servizio postale viene utilizzato a completamento dell’iter notificatorio, già parzialmente espletato dall’ufficiale notificatore.
Quando, infatti, quest’ultimo si reca presso l’indirizzo del destinatario e non può eseguire la consegna per momentanea assenza di questi e di altre persone legittimate alla ricezione in suo conto, l’atto è depositato presso la casa comunale e al destinatario viene inviata una raccomandata con AR che lo informa del deposito, invitandolo al ritiro dell’atto.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, Poste italiane spa ha creato i servizi di “consegna personalizzata”, finalizzati ad agevolare il recapito della corrispondenza.
Tra questi, “Seguimi” consente al destinatario di ricevere la corrispondenza “a firma” (ovvero quella che viene consegnata dietro firma per ricevuta, categoria nella quale rientrano le corrispondenze raccomandate) e non a firma a un indirizzo, anche estero, diverso da quello indicato dal mittente.
In base alle condizioni generali di contratto, pubblicate sul sito di Poste, è espressamente esclusa l’applicazione del servizio “Seguimi” alle notifiche a mezzo posta degli atti tributari, degli atti giudiziari ovvero a essi equiparati ex lege, e delle comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari (come la richiamata comunicazione ex articolo 140 cpc), per le quali trovano applicazione esclusivamente, a seconda dei casi, le disposizioni della legge 890/1982 o quelle concernenti il servizio delle raccomandate “ordinarie”.

Va precisato che, in ogni caso, l’irrilevanza delle clausole di questo o altri servizi convenzionali offerti dal gestore del servizio postale, rispetto alle notifiche postali di atti tributari, consegue alla corretta applicazione delle norme che regolano, da un lato, l’individuazione del luogo della notifica, dall’altro, l’individuazione del luogo di recapito da parte dell’agente postale.
L’individuazione del luogo di notifica (e la conseguente compilazione dell’indirizzo sulla busta, se l’atto è notificato a mezzo posta) spetta al notificante e deve seguire, in linea di principio, per gli atti tributari, il criterio del domicilio fiscale ovvero, per le persone fisiche residenti in Italia, il comune di iscrizione anagrafica.

Per quanto qui di interesse, si può evidenziare che il sistema delle notificazioni tributarie si fonda proprio “sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenere l’Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”, come si legge nell’ordinanza della Cassazione 13614/2014, in cui la Corte ha anche precisato che “all'amministrazione notificante non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici - nella specie i registri anagrafici comunali -, proprio perché il legislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni”.

L’attivazione del servizio “Seguimi”, peraltro, non può neppure dirsi equivalente a una elezione di domicilio per la notifica degli atti tributari, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973, poiché l’elezione di domicilio va espressamente dichiarata e comunicata all’ufficio con modalità normativamente stabilite.

D’altro canto, individuare il luogo di recapito dell’atto, in caso di notifica a mezzo posta, spetta all’agente postale, il quale è obbligato ad attenersi all’indirizzo riportato sulla busta, indipendentemente dall’attivazione del servizio “Seguimi”.
Massimo Cancedda
Carla Mencaroni

Atti di aggiornamento catastale: |obbligatoria la modalità telematica

Atti di aggiornamento catastale: |obbligatoria la modalità telematica



Dal prossimo 1 giugno, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e presentazione, potranno avvalersi delle sole procedure sul web
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Per incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell’Amministrazione e potenziare il ricorso ai servizi telematici, diventa obbligatorio, da giugno, l’utilizzo del canale web per presentare, tramite modello unico informatico catastale (Muic), gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo).
A stabilirlo, il provvedimento dell’11 marzo 2015. Il documento precisa, tra l’altro, che andranno utilizzate le specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo).

Per quali atti
L’utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati riguarda le seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale.
Con il software Docfa (catasto fabbricati):
  • dichiarazioni per l’accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione
  • dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione di unità immobiliari già censite
  • dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano (compresi i beni comuni) e relative variazioni.
Con il software Pregeo (catasto terreni):
  • tipi mappali
  • tipi di frazionamento
  • tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento
  • tipi particellari.
Muic in tutta Italia
La possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un Modello unico informatico (articolo 1, comma 374, legge 311/2004), è stata avviata da appositi provvedimenti del direttore dell’allora Agenzia del Territorio, che hanno fissato le modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.
Infatti, dopo una prima applicazione che ha riguardato solo alcune specifiche aree geografiche, il servizio è stato progressivamente esteso a tutto il Paese, tranne i territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il servizio di presentazione tramite Muic è stato dapprima attivato relativamente alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). Successivamente, la trasmissione telematica ha riguardato anche tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo).
Da ultimo, il provvedimento 26 ottobre 2010 ha previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.
Sonia Angeli

Pignoramento comunque bloccato|prima che siano trascorsi 60 giorni

Pignoramento comunque bloccato|prima che siano trascorsi 60 giorni



L’iscrizione a ruolo, costituendo titolo esecutivo notificato al contribuente assieme alla cartella di pagamento, esclude la necessità di notifica all’erede di altro titolo
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Come noto, l’articolo 477 cpc, in tema di efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi, dispone, al primo comma, che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo e, al secondo comma, che, entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

L’erede di un contribuente - nei cui confronti era stata accertata definitivamente la debenza di un tributo con sentenza passata in giudicato - ha chiesto alla Corte suprema se, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, “possa assegnarsi all'ingiunzione di pagamento formulata dall'Agenzia delle Entrate a mezzo cartella di pagamento natura e funzione analoga a quella del precetto di cui all'art. 480 c.p.c., ossia quella di atto prodromico all'esecuzione forzata, la quale inizia solo con l'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c.”.
A tal proposito, la sentenza della Cassazione 22426/2014 afferma che la riscossione coattiva delle imposte - disciplinata sulla scorta delle speciali norme di cui agli articoli 45 e seguenti del Dpr 602/1973, per i quali l'iscrizione a ruolo costituisce titolo esecutivo che viene notificato al contribuente assieme alla cartella di pagamento - prevede che, dopo la notifica del titolo assieme alla cennata cartella, non possa procedersi all'esecuzione forzata prima che siano trascorsi sessanta giorni da detta notificazione.

Una volta evidenziata l’applicabilità di tale disciplina, trova ragionevole risposta anche il successivo quesito proposto sull’applicazione dell'articolo 477 cpc, che impone al creditore che agisca nei confronti del de cuius almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, con l’effetto della sussistenza o meno, in capo all'Agenzia delle Entrate e al concessionario per la riscossione, dell’obbligo di notificare all’erede la cartella di pagamento inteso quale precetto.
Infatti, viene dai contribuenti prospettato, per effetto del rinvio dettato dall’articolo 1 del Dlgs 546/1992, sul contenzioso tributario, alla disciplina processuale civile, l’esistenza di tale obbligo in capo ai detti soggetti pubblici “laddove azionino nei confronti degli eredi del contribuente principale un titolo esecutivo (avviso di liquidazione, sentenza definitiva che lo conferma, ecc.) formato nei confronti di quest'ultimo e notificatogli illo tempore”, titolo viceversa mai notificato al dante causa.

La natura speciale attribuita alla cennata disciplina sul procedimento di escussione dei tributi ha permesso alla sentenza in nota di escludere l’integrazione della normativa processuale tributaria con l'articolo 477 cpc, perché, prima dell'esecuzione, l'erede del contribuente deceduto riceve la notifica del titolo assieme con la notifica della cartella, godendo di uno spatium deliberandi di sessanta giorni, il quale, pertanto, risulta ben maggiore di quello previsto dall’articolo 477.

Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali negli esatti termini, mentre la pronuncia della Suprema corte avverte che la sentenza della Cassazione 26 febbraio 1990, n. 1436, in tema di esecuzione coattiva per ingiunzione fiscale dettata dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, non risulta applicabile, in quanto “resa in un contesto storico giuridico di assenza della specifica normativa di cui al D.P.R. n.602, ed in cui in effetti la fase coattiva seguiva le regole dell'esecuzione civile ordinaria e per cui anche la regola di cui all’art. 477 c.p.c.”.
In tal pronuncia venne ben messo in risalto che l’ingiunzione fiscale, notificata al contribuente, che - in difetto di tempestiva opposizione - abbia determinato l'incontestabilità dell'accertamento del credito tributario, non perde il valore di titolo esecutivo nei confronti dell'erede a seguito del sopravvenuto decesso del dante causa, ancorché sia venuta meno la sua efficacia di precetto per decorso del termine di cui all'articolo 481 cpc, e, ancora, che l'azione esecutiva dell'amministrazione contro l'erede resta soggetta alle disposizioni dell'articolo 477, cpc e, quindi, esige una nuova notifica del titolo, e poi, dopo almeno dieci giorni, la notifica del precetto.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Notifica ok, se chi prende il plico|si qualifica addetto alla ricezione

Notifica ok, se chi prende il plico|si qualifica addetto alla ricezione



In caso di persona giuridica, in assenza del legale rappresentante in sede, la consegna di un avviso di rettifica può legittimamente avvenire al soggetto lì rinvenuto
vignetta tartaruga postino
È rituale la notificazione postale di un atto tributario eseguita presso la sede effettiva di una società, mediante consegna del piego a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 26185 del 12 dicembre 2014, ove è stato altresì ricordato che la dichiarazione di essere “addetto” alla ricezione è assistita da presunzione di veridicità che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notifica.

La vicenda e il ricorso
Una società proponeva ricorso tardivo (oltre due anni dopo la notifica) avverso un avviso di rettifica Iva per l’anno 1997.
La Commissione tributaria provinciale, in adesione alle tesi del contribuente, accoglieva l’impugnazione, annullando l’atto.

La pronuncia veniva riformata dalla Commissione regionale che, condividendo l’assunto dell’ufficio, dichiarava la tardività della proposizione dell’originario gravame.
In particolare, il collegio di seconde cure osservava che la notifica dell’avviso fiscale era correttamente avvenuta, presso lo stabilimento della società, mediante consegna del plico postale a un’impiegata, qualificatasi come addetta a ricevere l’atto.
La stessa Ctr rilevava anche che la difformità dell’indirizzo, in cui era avvenuta la consegna dell’atto rispetto a quello della sede del contribuente, era irrilevante, perché lo stabilimento della società si affacciava su più strade limitrofe tra loro, secondo quanto documentato dalla planimetria depositata dall’ufficio.
Infine, le informazioni rese dall’impiegata che aveva preso in consegna l’atto, pur non costituendo prova testimoniale vietata nel processo tributario, evidenziavano tuttavia che la stessa era dipendente della società accertata, aveva effettivamente ricevuto il plico postale e non aveva mai negato di aver curato la consegna del plico stesso e/o affermato di averlo tenuto con sé per quasi due anni.

La pronuncia del giudice regionale veniva gravata dall’interessato con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, al quale resisteva l’Agenzia delle Entrate.
Per quanto d’interesse in questa sede, la società lamentava che la Ctr aveva:
  1. errato nel ritenere esatta la notificazione, ancorché effettuata in una via non corrispondente con l’indirizzo della sede sociale indicato sulla busta del plico postale
  2. omesso di motivare su fatti decisivi, quali la consegna del plico a persona non addetta alla ricezione della posta e le ragioni della mancata consegna del plico al legale rappresentante e dell’omessa ricerca di altre persone legittimate alla ricezione.
Il ricorrente sosteneva, inoltre, che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo in relazione all’epoca di effettiva conoscenza dell’atto.

La pronuncia
La Corte suprema, nel disattendere tutte le doglianze sollevate, ha rigettato il ricorso, condannando l’istante agli oneri del giudizio di legittimità, liquidati in 20mila euro, oltre le spese prenotate a debito.

Nella corposa motivazione della sentenza in commento, il Collegio di nomofilachìa ha fondato le proprie conclusioni sul rilievo che, quando un agente notificatore, recatosi presso la sede effettiva di un ente, facendo consegna dell’atto a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono assistite da fede fino a querela di falso, in quanto frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, mentre il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è “assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione”.
In particolare, per quanto si legge nella pronuncia, il giudice di appello – con insindacabile accertamento in fatto logicamente argomentato – aveva verificato che, dalla relazione dell’agente postale, risultava sia che il plico era stato consegnato presso lo stabilimento della società, che si affacciava su più strade, sia che l’impiegata consegnataria si era qualificata come addetta a ricevere l’atto, attestando con la sottoscrizione la qualità dichiarata all’agente postale.

Da ciò, conclude la Corte, deriva la regolarità della notificazione dell’atto che, nel caso di persona giuridica, può avvenire mediante consegna a persona addetta alla sede senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni.

Osservazioni
La pronuncia in rassegna si segnala per due affermazioni di principio in tema di notificazioni: una di carattere generale, l’altra più specificamente riguardante la notificazione alle persone giuridiche.

Sotto il primo profilo, la sentenza conferma l’interpretazione della Corte in tema di rilevanza probatoria delle attestazioni contenute negli atti redatti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, con riferimento a quanto da questi asserito in sede di effettuazione della consegna di un atto.
Anche nel caso delle notifiche a mezzo del servizio postale, vale la regola generale secondo cui le attestazioni inerenti le attività direttamente svolte dall’agente postale, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli fanno piena prova fino a querela di falso, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr Cassazione 9548/2011, 19869/2012 e 20520/2013), mentre le attestazioni, frutto di indicazioni fornite da altri o informazioni assunte, sono assistite da presunzione di veridicità, che può essere superata solo con la prova contraria (cfrCassazione 13216/2007, 13510/2009, 21817/2012 e 18492/2013).
In sostanza, cioè, il contenuto delle dichiarazioni ricevute dall’agente notificatore (come, nella specie, la qualità dichiarata dal consegnatario di essere “addetto” alla sede dell’ente) o l’esito delle sue ricerche debbono presumersi veritiere sino a contraria dimostrazione – che può essere data con ogni mezzo – da parte di chi contesta la validità della notifica.

Per quanto riguarda, invece, il profilo più specifico della notificazione alle persone giuridiche, l’articolo 145 del codice di procedura civile prevede, al primo comma, che la notifica si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Per costante giurisprudenza, la persona rinvenuta nella sede della società si presume addetta alla ricezione degli atti diretti all’ente, incombendo sull’interessato l’onere della prova contraria, che deve sostanziarsi nella dimostrazione che il consegnatario non ha un rapporto di lavoro con la persona giuridica e non ha l’incarico di addetto alla sede per non averne mai ricevuto mandato.
Il rapporto in virtù del quale il soggetto rinvenuto presso la sede dell’ente si considera legittimo consegnatario non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa, ma “può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica”.

Con particolare riguardo alle notificazioni postali, ricorda infine la Cassazione, assume rilievo, ai fini della presunzione di legittimazione alla ricezione dell’atto per conto dell’ente, anche la circostanza che il legale rappresentante della società non si sia avvalso della possibilità di indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all’ufficio postale di distribuzione la comunicazione scritta prevista dalle condizioni generali del servizio postale (articolo 42, comma 2, Dm 9 aprile 2001).
Massimo Cancedda

mercoledì 11 marzo 2015

Compravendite con gli avvocati Conviene oppure è rischioso? - Corriere.it

Segnaliamo questa pagina di Corriere.it

La «rivoluzione» riguarda gli immobili fino a 100 mila euro non destinati ad abitazione
di Isidoro Trovato



Il Ddl sulla concorrenza appena varato dal Consiglio dei ministri prevede la possibilità di rivolgersi anche agli avvocati e non più soltanto ai notai in caso di compravendite di immobili non destinati all’abitazione (per esempio capannoni industriali) e per un valore catastale non superiore ai 100 mila euro. Il testo (che dovrà superare l’approvazione del Parlamento) ha scatenato infinite polemiche tra liberalizzatori e notai.
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