mercoledì 25 gennaio 2012

PENSIONI INPDAP: Perequazione automatica 2012

Tratto dal sito dell' INPDAP :

... 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile. Con tale decreto viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.
Modalità di calcolo anno 2012
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 sono state adeguate, per effetto della legge n. 214/2011, nella percentuale del 2,6% per la pensione con importo mensile fino a € 1.405.05 (3 volte il trattamento minimo Inps).
Le pensioni i cui importi mensili sono ricompresi tra € 1.405,06 e 1.441,58 saranno adeguate fino a tale importo (€ 1.441.58) mentre quelle i cui importi mensili sono superiori a € 1.441.58 non saranno rivalutate.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 2011 è stato attribuito il valore differenziale tra la perequazione provvisoria e quella definitiva stabilita per l’anno 2011.
I valori definitivi per la perequazione automatica da applicare alle pensioni in pagamento nel corso dell’anno 2010 sono pari a:
  • 1,6% (invece del 1,4%) per l’importo della pensione fino a € 1.382,91 (3 volte il trattamento minino dell’Inps)
  • 1,44% (invece del 1,26%) per l’importo oltre a € 1,382,91 e fino a € 2.304,85 (da tre a cinque volte il trattamento minimo Inps)
  • 1,2% (invece del 1,05%) per l’importo oltre a € 2,304,85 (cinque volte il trattamento minimo Inps)

Modalità di calcolo anno 2011
Con la rata di pensione del mese di gennaio 2011 l’Inpdap ha provveduto
  • ad applicare l’aumento dell’1,4% per l’anno 2011, calcolato in base alla variazione percentuale previsionale sulle pensioni in pagamento a dicembre del 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo;
  • ad attribuire, a decorrere dal primo gennaio 2010, il valore definitivo della perequazione automatica nella misura del 0,7%.
Il valore di variazione percentuale definitivo per l’anno 2010 non si discosta da quello stimato in via previsionale per il medesimo anno; pertanto l’applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l’anno 2010 non comporta nessun conguaglio sui relativi trattamenti pensionistici.
Nel caso in cui l’indennità integrativa speciale costituisca una voce a se stante dalla pensione, l’aumento percentuale va applicato sul trattamento pensionistico considerato complessivamente, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
Sulle fasce di pensioni superiori alla cifra corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps, la percentuale di perequazione viene applicata in misura ridotta al 75%; per quelle comprese tra tre volte e cinque volte il suddetto minimo Inps la percentuale è ridotta al 90%.
L’ammontare mensile della pensione minima Inps da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo è fissato, per l’anno 2011, a € 467,43 (annuo € 6.076,59).
...
LINK

Nessun commento:

Posta un commento